top of page

Risarcimento del danno MEDICI EX SPECIALIZZANDI ANNI 1978-2006

  • Avv. Enzo Piscitelli
  • 11 mag 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

medici in camice bianco

La Direttiva Comunitaria n. 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 stabilì l’obbligo di retribuire adeguatamente i medici in formazione specialistica indicando quale termine per il recepimento da parte dello Stato il 31 dicembre 1982. Lo Stato italiano recepì la norma solo nel 1991, con il D.lgs 257/91, con il quale cominciò ad erogare una borsa di studio di Lire 21.500.000 ai soli medici immatricolatisi a partire dall'anno accademico 1991/92, senza riconoscere alcunché in favore di coloro che avevano frequentato i corsi negli anni precedenti.


La legge n. 370 del 1999, che ha disposto la corresponsione di un importo forfettario per gli anni 1983-1991 ai soli beneficiari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, non può in alcun modo considerarsi una trasposizione completa e fedele della normativa comunitaria poiché ha introdotto una limitazione soggettiva lesiva dei principi generali di uguaglianza ed effettività del diritto.

Il riconoscimento del trattamento economico e normativo in termini di “adeguata remunerazione” è intervenuto in maniera definitiva nell'ordinamento italiano solo a seguito dell'emanazione dei D.D.P.C.M. del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007, per effetto della legge n. 266 del 2005.


A seguito del tardivo ed incompleto recepimento della Direttiva Comunitaria del 1982, la Corte di Giustizia dell'UE ha condannato lo Stato Italiano e ribadito il carattere incondizionato e sufficientemente preciso dell'obbligo di retribuzione per i medici specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva attuazione la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria, prevedendo la possibilità di risarcire tutti coloro che non hanno percepito l'adeguata remunerazione prevista dall'art. 13 della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all'anno di iscrizione al corso di specializzazione.


Il diritto andrà in prescrizione nel 2017 sia per chi ha frequentato una scuola di specializzazione tra il 1978 e il 1993, senza ricevere alcun compenso, sia per chi si è specializzato tra il 1994 e il 2006, ricevendo una borsa di studio parziale.


INTERROMPI LA PRESCRIZIONE E RICHIEDI SUBITO UNA CONSULENZA GRATUITA SU COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO.


Per maggiori informazioni, contatta la Segreteria Nazionale Ugl Sanità:

Mail: info@uglsanita.it

Tel. 06 4814678

Fax 06 48976910

Comentarios


Ugl Sanità

Via delle Botteghe Oscure 54 00186 Roma

Tel. 06 32482245 - 06 32482246

  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon

Inviato! Messaggio ricevuto.

© 2016 Ugl Sanita'         Powered by Big1 

bottom of page